Termini e Condizioni Veicoli

Condizioni di vendita dei veicoli usati (autoveicoli e rimorchi)

Raccomandazione non vincolante dell'Associazione centrale del commercio automobilistico tedesco e. V. (ZDK)



I. Conclusione del contratto/trasferimento di diritti e obblighi dell'acquirente

1. L'acquirente è vincolato all'ordine per un massimo di 10 giorni, per veicoli commerciali fino a 2 settimane. Il contratto di acquisto è concluso quando il venditore conferma l'accettazione dell'ordine per l'oggetto di acquisto specificato entro i termini specificati in forma di testo o effettua la consegna. Tuttavia, il venditore è tenuto ad informare immediatamente il cliente se non accetta l'ordine.

2. I trasferimenti di diritti e obblighi dell'acquirente dal contratto di acquisto richiedono il consenso del venditore in forma testuale.

Ciò non si applica a una richiesta di denaro da parte dell'acquirente nei confronti del venditore.

Il preventivo consenso del venditore non è richiesto per altre pretese dell'acquirente nei confronti del venditore se il venditore non ha alcun interesse degno di tutela in un'esclusione della cessione o gli interessi legittimi dell'acquirente nella cedibilità del diritto prevalgono sull'interesse del venditore in esclusione di incarico meritevole di tutela.

II Pagamento

1. Il prezzo di acquisto ei prezzi dei servizi accessori devono essere pagati al momento della consegna dell'oggetto di acquisto e della consegna o dell'invio della fattura.

2. L'acquirente può compensare con le pretese del venditore solo se la domanda riconvenzionale dell'acquirente è incontestata o esiste un titolo legalmente vincolante. Sono escluse da ciò le contropretese dell'acquirente derivanti dallo stesso contratto di acquisto. Può far valere un diritto di ritenzione solo se si basa su pretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.

III. Consegna e ritardo nella consegna

1. Le date di consegna ei termini di consegna, che possono essere concordati come vincolanti o non vincolanti, devono essere indicati in forma testuale. I termini di consegna iniziano con la conclusione del contratto. 2. L'acquirente può chiedere al venditore di consegnare dieci giorni, nel caso di veicoli commerciali due settimane, dopo il superamento di una data di consegna non vincolante o di un termine di consegna non vincolante. Il venditore è inadempiente una volta ricevuta la richiesta. Se l'acquirente ha diritto al risarcimento dei danni causati da ritardo, questo è limitato a un massimo del 5% del prezzo di acquisto concordato in caso di negligenza lieve da parte del venditore.

3. Se l'acquirente desidera anche recedere dal contratto e/o chiedere il risarcimento del danno invece della prestazione, deve fissare al venditore un termine ragionevole per la consegna dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, del presente articolo.

Se l'acquirente ha diritto al risarcimento del danno invece della prestazione, il diritto in caso di negligenza lieve è limitato a un massimo del 10% del prezzo di acquisto concordato. Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un fondo speciale di diritto pubblico o un imprenditore che, alla conclusione del contratto, esercita la propria attività commerciale o professionale indipendente, sono escluse le richieste di risarcimento in caso di colpa lieve.

Se il venditore non è in grado di consegnare accidentalmente mentre è inadempiente, è responsabile con le limitazioni di responsabilità sopra concordate. Il venditore non è responsabile se il danno si sarebbe verificato anche se la merce fosse stata consegnata in tempo.

4. Se viene superata una data di consegna vincolante o un termine di consegna vincolante, il venditore è già in mora per il superamento della data di consegna o del termine di consegna. I diritti dell'acquirente sono quindi determinati secondo il numero 2, frase 3 e il numero 3 di questa sezione.

5. Le limitazioni di responsabilità e le esclusioni di responsabilità di cui alla presente sezione non si applicano ai danni causati da una violazione gravemente negligente o intenzionale degli obblighi da parte del venditore, del suo rappresentante legale o del suo agente ausiliario o in caso di lesione della vita, dell'incolumità fisica o Salute.

6. Forza maggiore o disservizi operativi verificatisi presso il venditore o suoi fornitori, che impediscano temporaneamente al venditore di consegnare l'oggetto dell'acquisto alla data concordata o entro il termine concordato non per sua colpa, modificare le date e i termini specificati nelle sezioni da 1 a 4 della presente sezione dalla durata delle interruzioni di prestazioni causate da tali circostanze. Se tali interruzioni comportano un ritardo nell'esecuzione di oltre quattro mesi, l'acquirente può recedere dal contratto. Restano impregiudicati gli altri diritti di recesso.

IV. Accettazione

1. L'acquirente è tenuto ad accettare l'oggetto dell'acquisto entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso di disponibilità. In caso di mancata accettazione, il venditore può avvalersi dei suoi diritti legali.

2. Se il venditore chiede un risarcimento, questo ammonta al 10% del prezzo di acquisto. Il risarcimento deve essere maggiore o minore se il venditore dimostra un danno maggiore o l'acquirente dimostra che si è verificato un danno minore o nessun danno.

V. Riserva di proprietà

1. L'oggetto dell'acquisto rimane di proprietà del venditore fino a quando non siano stati risolti i crediti spettanti al venditore in base al contratto di acquisto.

Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un fondo speciale di diritto pubblico o un imprenditore che agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale indipendente al momento della conclusione del contratto, la riserva di proprietà si applica anche ai crediti del venditore nei confronti dell'acquirente dal rapporto commerciale in corso fino alla liquidazione dei crediti in relazione all'acquisto.

Su richiesta dell'acquirente, il venditore è obbligato a rinunciare alla riserva di proprietà se l'acquirente ha adempiuto indiscutibilmente a tutti i crediti in relazione all'oggetto dell'acquisto e se esiste una garanzia adeguata per gli altri crediti derivanti dall'attuale rapporto commerciale.

Durante il periodo di riservato dominio, il venditore ha diritto al possesso della carta di circolazione parte II.

2. Se l'acquirente non paga il prezzo di acquisto dovuto e i prezzi dei servizi accessori o non li paga in conformità al contratto, il venditore può recedere dal contratto e/o, in caso di violazione colposa degli obblighi da parte del acquirente, chiedere il risarcimento del danno invece della prestazione se ha fissato inutilmente all'acquirente un termine ragionevole per la prestazione, a meno che non sia necessario fissare un termine secondo le disposizioni di legge.

3. Finché sussiste il riservato dominio, l'acquirente non può disporre dell'oggetto dell'acquisto né concederne l'uso contrattuale a terzi.

VI. Responsabilità per vizi materiali e di proprietà

1. Se l'acquirente è un consumatore ai sensi del § 13 BGB, una riduzione del termine di prescrizione di due anni per vizi materiali e di proprietà a non meno di un anno dalla consegna dell'oggetto d'acquisto all'acquirente può solo essere effettivamente concordato se l'acquirente prima di presentare la sua dichiarazione contrattuale specificamente informato della riduzione del termine di prescrizione e la riduzione è espressamente e separatamente concordato nel contratto.

Per i vizi materiali e legali delle merci con elementi digitali, le disposizioni di questa sezione non si applicano agli elementi digitali, ma piuttosto le disposizioni di legge.

2. Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un fondo speciale di diritto pubblico o un imprenditore che, al momento della conclusione del contratto, esercita la propria attività commerciale o di libero professionista, la vendita è effettuata ad esclusione di ogni pretesa per vizi materiali e di proprietà.

Tale esclusione non si applica ai danni derivanti da violazione dolosa o colposa degli obblighi da parte del venditore, del suo legale rappresentante o del suo ausiliario o in caso di lesione della vita, dell'incolumità fisica o della salute.

3. Se il venditore deve risarcire un danno causato da colpa lieve sulla base delle disposizioni di legge, la responsabilità del venditore è limitata:

La responsabilità sussiste solo in caso di inadempimento di obblighi contrattuali essenziali, quali quelli che il contratto di acquisto intende imporre al venditore per contenuto e finalità, o il cui adempimento è indispensabile per la corretta esecuzione del contratto di acquisto e sul rispetto del quale l'acquirente fa regolarmente affidamento e può fare affidamento. Tale responsabilità è limitata al danno tipico prevedibile al momento della conclusione del contratto.

È esclusa la responsabilità personale dei rappresentanti legali, ausiliari e dipendenti del venditore per danni causati dagli stessi per colpa lieve.

Ciò non si applica ai danni basati su una violazione dolosa o colposa degli obblighi da parte del venditore, del suo rappresentante legale o del suo agente vicario o in caso di lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute.

4. Indipendentemente dalla colpa del venditore, resta salva ogni responsabilità del venditore in caso di occultamento fraudolento di un vizio, dall'assunzione di una garanzia o da un rischio di approvvigionamento e ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

5. Se un difetto deve essere rettificato, si applica quanto segue:

a) L'acquirente deve far valere i diritti per vizi materiali presso il venditore. In caso di comunicazioni verbali di reclami, all'acquirente deve essere data conferma di ricezione della notifica in forma testuale.

b) Se l'oggetto dell'acquisto diventa inutilizzabile a causa di un difetto materiale, l'acquirente può, previo consenso del venditore, rivolgersi ad altro maestro meccanico di auto.

c) Per le parti installate nell'ambito dell'eliminazione di un difetto, l'acquirente può far valere reclami per vizi materiali sulla base del contratto di acquisto fino alla scadenza del termine di prescrizione dell'oggetto acquistato.

Le parti sostituite diventano di proprietà del venditore.

VII.Responsabilità per altri crediti

1. Per altri crediti dell'acquirente non contemplati nella Sezione VI. La "Responsabilità per vizi materiali e di proprietà" è regolata, si applicano i termini di prescrizione legali.

2. La responsabilità per ritardo nella consegna è disciplinata in via definitiva nella sezione III “Consegna e ritardo nella consegna”. Per le altre richieste di risarcimento danni nei confronti del venditore si applicano le norme di cui alla Sezione VI. "Responsabilità per vizi materiali e di proprietà", di conseguenza § 3 e 4.

3. Se l'acquirente è un consumatore ai sensi del § 13 BGB e l'oggetto del contratto è anche la fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, per cui il veicolo può svolgere la sua funzione anche senza questi prodotti digitali, le disposizioni di legge si applicano a questo contenuto digitale o servizio digitale §§ 327 segg. BGB.

VIII. Giurisdizione

1. Il foro competente esclusivo per tutti i crediti attuali e futuri derivanti dal rapporto commerciale con i commercianti, comprese le cambiali e gli assegni, è la sede legale del venditore. 2. Lo stesso foro si applica se l'acquirente non ha un foro generale in Germania, trasferisce il suo domicilio o luogo di residenza abituale dall'interno della Germania dopo la conclusione del contratto o il suo domicilio o luogo di residenza abituale non è noto a momento in cui viene depositata l'azione. Per il resto, in caso di pretese del venditore nei confronti dell'acquirente, il foro competente è il suo luogo di residenza.

IX. Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Commissioni arbitrali per veicoli a motore

a) Se la casa automobilistica ha il segno principale “Meisterbetrieb der Kfz-Gunn” o il segno base “Società consociata della Kfz-Gunn”, le parti possono, in caso di controversie derivanti dal contratto di acquisto di veicoli usati con un peso totale consentito non superiore a 3,5 t - ad eccezione del prezzo di acquisto - chiamare il collegio arbitrale automobilistico competente per la sede legale del venditore. Il ricorso deve essere proposto immediatamente dopo la conoscenza del punto controverso, al più tardi un mese dopo la scadenza del termine di prescrizione per vizi materiali e di proprietà ai sensi della Sezione VI. presentando memoria (ricorso) al collegio arbitrale degli autoveicoli.

b) Il ricorso giudiziario non è escluso dalla decisione del collegio arbitrale degli autoveicoli.

c) Con ricorso al collegio arbitrale degli autoveicoli, la prescrizione è sospesa per tutta la durata del procedimento.

d) Il procedimento dinanzi al collegio arbitrale degli autoveicoli si basa sulle sue regole di procedura e procedura, che le parti saranno fornite dal collegio arbitrale degli autoveicoli su richiesta. 4 e) Il ricorso al collegio arbitrale degli autoveicoli è escluso se è già stata intrapresa un'azione legale. Se viene intrapresa un'azione legale durante un procedimento arbitrale, il collegio arbitrale degli autoveicoli cessa il suo lavoro.

f) Non vengono addebitati costi per l'utilizzo del collegio arbitrale degli autoveicoli.

2. Avviso ai sensi del § 36 Legge sulla risoluzione delle controversie dei consumatori (VSBG)

Il venditore non parteciperà a una procedura di risoluzione delle controversie dinanzi a un collegio arbitrale dei consumatori ai sensi del VSBG e non è obbligato a farlo.Stato: 01/2022

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